Art. 13.

      1. Tutti gli atti relativi alla conduzione dell'attività di presentazione e diffusione della cultura e della lingua italiane all'estero sono pubblici e sono accessibili a chi ne faccia richiesta nei modi indicati con regolamento adottato dal Ministro degli affari esteri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per ciascun anno di lavoro il Dipartimento provvede alla pubblicazione di un annuario delle attività per la diffusione della cultura, della lingua e della immagine italiane all'estero. L'annuario fornisce una relazione su tutti gli aspetti e le funzioni del Dipartimento, i piani proposti, i programmi svolti, gli organici del personale, le specifiche competenze di ogni funzionario in ciascun Istituto italiano di cultura all'estero, nonché i rapporti dei direttori degli Istituti e degli addetti culturali sul lavoro svolto ed i programmi in preparazione nelle diverse aree del mondo. L'annuario

 

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contiene, altresì, un rapporto sullo stato dell'insegnamento della lingua italiana, le opinioni espresse dal comitato scientifico sulle diverse questioni nel corso dell'anno, le ragioni delle nomine e delle revoche delle nomine stesse ed il rapporto annuale del capo del Dipartimento.